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Sez. 1, Sentenza n. 8350 del 27/11/2013 Cc. (dep. 21/02/2014) Rv. 259543 - 01

PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - PENA | Principi affermati dalla sentenza CEDU del 17 settembre 2009, nel caso Scoppola contro Italia - Necessaria retroattività della disposizione più favorevole - Applicabilità alla disciplina dettata da norme processuali - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2013-11-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/259543-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - PENA

Il principio di necessaria retroattività della disposizione più favorevole, affermato dalla sentenza CEDU del 17 settembre 2009 nel caso Scoppola contro Italia, non è applicabile in relazione alla disciplina dettata da norme processuali. (Fattispecie in cui la Suprema Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso avverso il rigetto dell'istanza tesa ad ottenere, in sede esecutiva, la riduzione di pena ex art. 442 cod.proc. pen. in favore del condannato a pena detentiva diversa dall'ergastolo al quale era stato negato l'accesso al rito abbreviato per mancato consenso del pubblico ministero, in epoca precedente alla sostituzione del testo dell'art. 438 cod. proc. pen., per effetto della legge 16 dicembre 1999, n. 479).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 CORTE COST. PENDENTE, Legge 16/12/1999 num. 479 art. 27 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)