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Sez. 4, Sentenza n. 28153 del 18/06/2015 Cc. (dep. 02/07/2015) Rv. 264043 - 01

FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - LEGGE PROCESSUALE | Principio di retroattività della "lex mitior" - Applicabilità alla disciplina processuale - Esclusione - Fattispecie relativa alle modifiche normative in tema di misure cautelari.
Stato
decisa il 2015-06-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/264043-01

FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - LEGGE PROCESSUALE

Il principio di necessaria retroattività della disposizione più favorevole, affermato dalla sentenza CEDU del 17 settembre 2009 nel caso Scoppola contro Italia, non è applicabile in relazione alla disciplina dettata da norme processuali, che è regolata dal principio "tempus regit actum". (Fattispecie relativa agli effetti della modifica normativa dell'art. 274 cod. proc. pen. realizzata dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, artt. 1 e 2, considerati dalla S.C. non applicabili per la valutazione della legittimità della misura cautelare impugnata, adottata in epoca antecedente la novella legislativa).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 7, Legge 16/04/2015 num. 47 art. 1, Legge 16/04/2015 num. 47 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)