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Sez. 3, Sentenza n. 9015 del 27/08/1999 (Rv. 529487 - 01)

PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI - IN GENERE (NOZIONE) | Ricorso alla presunzione e valutazione degli elementi presuntivi - Decisione del giudice di merito - Incensurabilità in Cassazione - Limiti - Valutazione globale degli indizi - Necessità.
Stato
decisa il 1999-08-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/529487-01

PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI - IN GENERE (NOZIONE)

Rientra nei compiti del giudice di merito il giudizio circa l'opportunità di fondare la decisione sulla prova per presunzioni e circa l'idoneità degli stessi elementi presuntivi a consentire illazioni che ne discendano secondo il principio "dell'id quod plerumque accidit", essendo il relativo apprezzamento sottratto al controllo in sede di legittimità se sorretto da motivazione adeguata, immune da vizi logici o giuridici, ed, in particolare, ispirato al principio secondo il quale i requisiti della precisione, gravità e concordanza imposti dall'art. 2729 cod. civ. devono essere ricercati in relazione al complesso degli indizi, sottoposti a valutazione globale, e non con riferimento singolo a ciascuno di essi, pur senza omettere un siffatto apprezzamento preventivo, al solo fine di vagliare la rilevanza di ciascun indizio e di individuare quelli ritenuti significativi e perciò da ricomprendere nella suddetta valutazione globale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)