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Sez. 2, Sentenza n. 11946 del 08/08/2002 (Rv. 556812 - 01)

PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI - IN GENERE (NOZIONE) | Dichiarazioni e atti preprocessuali provenienti dal difensore della parte - Valore confessorio - Esclusione - Valore indiziario - Sussistenza - Obbligo di valutazione e motivazione da parte del giudice in ordine ad essi - Sussistenza.
Stato
decisa il 2002-08-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/556812-01

PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI - IN GENERE (NOZIONE)

Le missive preprocessuali e le affermazioni contenute negli atti processuali provenienti dal legale della parte non hanno valore confessorio, ma hanno carattere indiziario, e come tali possono essere legittimamente utilizzate e liberamente valutate dal giudice ai fini della formazione del proprio convincimento; di esse non può essere aprioristicamente omesso l'esame in quanto il giudice ha comunque l'obbligo di valutare in concreto la rilevanza degli elementi indiziari acquisiti al giudizio ed è tenuto a darne conto in motivazione sia quando li ritenga sufficienti per fondarvi la propria decisione, sia, all'opposto, quando non li ritenga determinanti.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 84 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)