Sez. L, Sentenza n. 1222 del 23/01/2004 (Rv. 569620 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - SOSPENSIONE - PER RAPPORTI TRA LE PARTI | Doloso occultamento dell'esistenza del debito da parte del debitore - Ricorrenza - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie in tema di circolare delle Ferrovie dello Stato.
PRESCRIZIONE CIVILE - SOSPENSIONE - PER RAPPORTI TRA LE PARTI
La causa di sospensione della prescrizione di cui all'art. 2941 n. 8 cod. civ. ricorre quando sia posto in essere dal debitore un comportamento intenzionalmente diretto ad occultare al creditore l'esistenza dell'obbligazione, consistente in una condotta ingannatrice e fraudolenta tale da comportare per il creditore una vera e propria impossibilità di agire, non una mera difficoltà di accertamento del credito. (Nella specie, la S.C ha cassato la sentenza di merito che aveva ravvisato tale condotta in una circolare dell'Ente Ferrovie dello Stato volta soltanto a rassicurare i dipendenti in ordine alla non decorrenza della prescrizione del credito per il compenso per lavoro straordinario)
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2941 n. 8, Cod. Civ. art. 2944
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)