Sez. 5 - , Sentenza n. 20514 del 22/01/2019 Ud. (dep. 13/05/2019) Rv. 275261 - 01
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA SEMPLICE - OMESSA O IRREGOLARE TENUTA DI LIBRI E SCRITTURE | Bancarotta ex art. 217 legge fall. - Obbligo di tenuta delle scritture contabili anche quando la società fallita sia cessata di fatto ma non formalmente – Sussistenza - Ragioni.
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA SEMPLICE - OMESSA O IRREGOLARE TENUTA DI LIBRI E SCRITTURE
In tema di bancarotta semplice documentale, l'obbligo di tenere le scritture contabili, la cui violazione integra il reato, viene meno solo quando la cessazione della attività commerciale sia formalizzata con la cancellazione dal registro delle imprese, indipendentemente dal fatto che manchino passività insolute, trattandosi di reato di pericolo presunto posto a tutela dell'esatta conoscenza della consistenza patrimoniale dell'impresa, a prescindere dal concreto pregiudizio per le ragioni creditorie.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 217 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2214
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)