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Sez. 5, Sentenza n. 35168 del 11/07/2005 Ud. (dep. 30/09/2005) Rv. 232572 - 01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA SEMPLICE - OMESSA O IRREGOLARE TENUTA DI LIBRI E SCRITTURE | Cessazione di fatto dell'attività della società fallita - Omessa tenuta dei libri e delle scritture contabili - Reato di bancarotta semplice - Sussistenza - Ragioni.
Stato
decisa il 2005-07-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/232572-01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA SEMPLICE - OMESSA O IRREGOLARE TENUTA DI LIBRI E SCRITTURE

Sussiste il reato di bancarotta semplice documentale (art. 217 Legge fall.), anche nel caso in cui la violazione degli obblighi relativi alle scritture contabili concerna una società fallita che di fatto abbia cessato la propria attività, in quanto l'obbligo di tenuta dei libri e delle scritture contabili - imposto dall'art. 2214 cod. civ. - viene meno solo quando la cessazione dell'attività sociale sia formalizzata con la cancellazione dal registro delle imprese.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 217 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2214

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)