Sez. 5, Sentenza n. 3016 del 03/12/2024 Ud. (dep. 27/01/2025) Rv. 287436-01
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA SEMPLICE - OMESSA O IRREGOLARE TENUTA DI LIBRI E SCRITTURE | Omessa tenuta dei bilanci di una società in liquidazione per oltre tre anni consecutivi - Interferenza con l’obbligo di tenuta dei libri e delle scritture contabili - Esclusione - Bancarotta semplice documentale - Configurabilità - Sussistenza.
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA SEMPLICE - OMESSA O IRREGOLARE TENUTA DI LIBRI E SCRITTURE
In tema di bancarotta semplice documentale, l'omessa tenuta, per oltre tre anni consecutivi, del bilancio di una società in liquidazione non fa venir meno l'obbligo del liquidatore di tenere i libri e le scritture contabili, la cui violazione integra il predetto reato. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che l'obbligo di tenere i libri e le scritture contabili, tra i quali non rientra il bilancio, viene meno solo dopo la formale cancellazione dell'ente dal registro delle imprese anche nel caso in cui manchino passività insolute).
Cod. Civ. art. 2188, Cod. Civ. art. 2312, Cod. Civ. art. 2490 com. 6, Cod. Civ. art. 2945, Cod. Civ. art. 2496, Legge Falliment. art. 16 com. 1 lett. 3, Legge Falliment. art. 217 CORTE COST., Legge Falliment. art. 220, Decreto Legge 16/07/2020 num. 76 art. 40, Legge 11/09/2020 num. 120 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)