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Sez. 2, Sentenza n. 2710 del 14/07/1976 (Rv. 381500 - 01)

STRADE - PRIVATE E PUBBLICHE - STRADA PRIVATA - USO PUBBLICO - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1976-07-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/381500-01

STRADE - PRIVATE E PUBBLICHE - STRADA PRIVATA - USO PUBBLICO - CONDIZIONI.*

Ai fini dell'assoggettamento di una strada privata all'uso pubblico non e sufficiente che essa sia idonea al transito di persone diverse dal proprietario, ne che possa servire da collegamento tra i fondi privati e le localita di uso comune, ma occorre, invece, la duplice prova della sua permanente destinazione a soddisfare esigenze collettive e dell'uso continuo e non interrotto che la collettivita ne abbia fatto, indipendentemente da ogni formalita di iscrizione negli elenchi delle vie vicinali formati dai comuni. (V 2591/71, mass n 353686; (V 1548/69, mass n 340415; (V 1923/68, mass n 333921).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 825, Cod. Civ. art. 1158

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)