Sez. 2, Sentenza n. 1548 del 07/05/1969 (Rv. 340415 - 01)
SERVITU DI USO PUBBLICO - IN GENERE - NATURA GIURIDICA - PRESUPPOSTI - COMUNITA DI PERSONE TITOLARI UTI CIVES DI INTERESSI DI CARATTERE GENERALE - PUBBLICA UTILITAS - REALIZZAZIONE DI FINALITA DI PUBBLICO INTERESSE - IDONEITA DEL BENE AL SODDISFACIMENTO DI UNA ESIGENZA COMUNE AD UNA INDETERMINATA COLLETTIVITA - USO LIMITATO A SINGOLI UTENTI QUALIFICATI RISPETTO AL BENE - DIRITTO REALE PUBBLICO DI GODIMENTO - ESCLUSIONE.*
SERVITU DI USO PUBBLICO - IN GENERE - NATURA GIURIDICA - PRESUPPOSTI - COMUNITA DI PERSONE TITOLARI UTI CIVES DI INTERESSI DI CARATTERE GENERALE - PUBBLICA UTILITAS - REALIZZAZIONE DI FINALITA DI PUBBLICO INTERESSE - IDONEITA DEL BENE AL SODDISFACIMENTO DI UNA ESIGENZA COMUNE AD UNA INDETERMINATA COLLETTIVITA - USO LIMITATO A SINGOLI UTENTI QUALIFICATI RISPETTO AL BENE - DIRITTO REALE PUBBLICO DI GODIMENTO - ESCLUSIONE.*
La servitu di uso pubblico importa un peso (godimento), costituito su di un fondo privato a vantaggio della collettivita dei cittadini 'per il conseguimento di fini di pubblico interessè (art.825 cod. civ.), corrispondente ai pesi che servono i beni demaniali. Detta servitu, a differenza di quella prediale, di natura privata, presuppone, dal lato attivo, una comunita di persone che, se pure non organizzate in ente pubblico territoriale, si presenti tuttavia come una collettivita indeterminata di individui, considerati non uti singuli, ma uti cives, e cioe quali titolari di interessi di carattere generale. In ordine alla pubblica utilitas, se essa e configurabile, in senso ampio, cosi da comprendere ogni utilizzazione, non solo in vista di una specifica necessita, ma per il conseguimento di uno specifico vantaggio, sia anche a titolo di mera comodita, deve pur sempre rendere possibile la realizzazione di un fine di pubblico interesse. Tale connotazione finalistica si risolve, in definitiva, nella genericita di un uso indiscriminato da parte dei singoli e presuppone la oggettiva idoneita del bene privato al soddisfacimento di una esigenza comune ad una collettivita indeterminata di cittadini. Al contrario, siffatti elementi distintivi non ricorrono quando l'uso e esercitato per esigenze connesse alla privata utilizzazione dei singoli utenti, ovvero per una specifica utilita prediale, e quindi soltanto da persone che si trovano in una posizione qualificata rispetto al bene che si pretende gravato in tali casi, pertanto, non si verifica quella eccezionale ed eventuale convergenza, pur cosi frequente nel campo del diritto pubblico, dell'interesse individuale con quello generale, ma si ravvisa solo una posizione individuale e privatistica di determinati soggetti, assolutamente inidonea, come tale, ad integrare l'esistenza di un diritto reale pubblico di godimento. (Conf. 2319-67, massima n.329543 2550-64).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 825
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)