diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 2870 del 08/05/1982 (Rv. 420757 - 01)

STRADE - PRIVATE E PUBBLICHE - ISCRIZIONE DI UNA STRADA NELL'ELENCO DELLE VIE PUBBLICHE O GRAVATE DA USO PUBBLICO - NATURA COSTITUTIVA DELLA PUBBLICITÀ DELLA STRADA - ESCLUSIONE - VALORE PRESUNTIVO - PROVA CONTRARIA - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1982-05-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/420757-01

STRADE - PRIVATE E PUBBLICHE - ISCRIZIONE DI UNA STRADA NELL'ELENCO DELLE VIE PUBBLICHE O GRAVATE DA USO PUBBLICO - NATURA COSTITUTIVA DELLA PUBBLICITÀ DELLA STRADA - ESCLUSIONE - VALORE PRESUNTIVO - PROVA CONTRARIA - AMMISSIBILITÀ.*

L'iscrizione di una strada nell'elenco delle vie pubbliche o gravate da uso pubblico non ha natura costitutiva, ma riveste funzione meramente dichiarativa e determina, pertanto, una semplice presunzione di appartenenza della strada all'ente cui è attribuita o di pubblicità dell'uso, superabile con la prova contraria della natura privata e della inesistenza di un diritto di godimento da parte della collettività. (Conf 1430/79, mass n 397752; (Conf 5230/78, mass n 394996; (Conf 72/78, mass n 389360; (Conf 4775/77, mass n 388378; (Conf 2710/76, mass n 381500).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 822, Cod. Civ. art. 824, Legge 20/03/1865 num. 2248 all. F art. 22

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)