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Sez. 2, Sentenza n. 639 del 21/01/2000 (Rv. 533018 - 01)

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - EFFETTI DELLA GARANZIA - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE | Presupposti - Colpa dell'alienante - Necessità - Esclusione - Azione di risoluzione per difetto di qualità - Colpa dell'alienante - Necessità - Fondamento.
Stato
decisa il 2000-01-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/533018-01

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - EFFETTI DELLA GARANZIA - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE

In tema di compravendita, il legittimo esercizio dell'azione di risoluzione per vizi della cosa alienata non presuppone l'esistenza della colpa dell'alienante, giusta disposto dell'art. 1492 cod. civ., colpa richiesta, per converso, nella diversa ipotesi di risoluzione per difetto delle qualità promesse ex art. 1497 cod. civ., norma che, a differenza della prima, richiama "le disposizioni generali del'istituto della risoluzione per inadempimento", fondato, come noto, sul principio della colpa dell'inadempiente.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1492, Cod. Civ. art. 1497

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)