Sez. 3, Sentenza n. 632 del 18/02/1975 (Rv. 373953 - 01)
CONTRATTI AGRARI - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO (NUOVO RITO) - IN GENERE - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - CONSULENZA TECNICA - FACOLTATIVITA - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - A COLTIVATORE DIRETTO - RELATIVE CONTROVERSIE - APPLICABILITA DEL PRINCIPIO.*
CONTRATTI AGRARI - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO (NUOVO RITO) - IN GENERE - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - CONSULENZA TECNICA - FACOLTATIVITA - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - A COLTIVATORE DIRETTO - RELATIVE CONTROVERSIE - APPLICABILITA DEL PRINCIPIO.*
L'art 441 cod proc civ (nel nuovo testo introdotto dalla legge 11 agosto 1973 n 533 sulle controversie individuali di lavoro), abrogando l'art 453 stesso codice, ha disciplinato come facoltativa la nomina del consulente tecnico in grado di appello. Tale disposizione si applica, secondo quanto stabilisce il nuovo testo dell'art 409 cod proc civ (pure introdotto dalla legge citata), anche alle controversie relative ai rapporti di affitto a coltivatore diretto, nonostante queste siano di Competenza delle Sezioni specializzate agrarie, non essendo piu operante, per effetto dello jus superveniens, la norma dell'art 5 della legge 2 marzo 1963 n 320, la quale stabiliva che la trattazione della causa innanzi alle predette Sezioni specializzate doveva svolgersi secondo le norme degli artt 429 e seguenti, allora in vigore, del codice di procedura civile.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 441, Legge 02/03/1963 num. 320 art. 5, Legge 11/08/1973 num. 533 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)