Sez. 3, Sentenza n. 3998 del 11/07/1979 (Rv. 400467 - 01)
COMUNITA EUROPEA - CORTE DI GIUSTIZIA - FUNZIONI - IN GENERE - INTERPRETAZIONE DEI REGOLAMENTI COMUNITARI - GIUDICE DI ULTIMA ISTANZA CHIAMATO A DECIDERE UNA IDENTICA QUESTIONE SUCCESSIVAMENTE ALLA INTERPRETAZIONE DI UN REGOLAMENTO - OBBLIGO DI RIMETTERE GLI ATTI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA - INSUSSISTENZA - LIMITI - REGOLAMENTI COMUNITARI NN 136 DEL 1966 E 754 DEL 1967 SUL CONTRIBUTO DI INTEGRAZIONE DEL PREZZO DELL'OLIO DI OLIVA PER LA CAMPAGNA OLEARIA 1967-1968 - INTERPRETAZIONE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA - SPETTANZA AI SOLI FABBRICANTI DELL'OLIO DI OLIVA E NON AI COLTIVATORI PRODUTTORI DELLE OLIVE.*
COMUNITA EUROPEA - CORTE DI GIUSTIZIA - FUNZIONI - IN GENERE - INTERPRETAZIONE DEI REGOLAMENTI COMUNITARI - GIUDICE DI ULTIMA ISTANZA CHIAMATO A DECIDERE UNA IDENTICA QUESTIONE SUCCESSIVAMENTE ALLA INTERPRETAZIONE DI UN REGOLAMENTO - OBBLIGO DI RIMETTERE GLI ATTI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA - INSUSSISTENZA - LIMITI - REGOLAMENTI COMUNITARI NN 136 DEL 1966 E 754 DEL 1967 SUL CONTRIBUTO DI INTEGRAZIONE DEL PREZZO DELL'OLIO DI OLIVA PER LA CAMPAGNA OLEARIA 1967-1968 - INTERPRETAZIONE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA - SPETTANZA AI SOLI FABBRICANTI DELL'OLIO DI OLIVA E NON AI COLTIVATORI PRODUTTORI DELLE OLIVE.*
Nell'ipotesi in cui la Corte di giustizia della comunita europea (alla quale spetta, ai sensi dell'art 177 del trattato di Roma, reso esecutivo in Italia con legge 14 ottobre 1957 n 1203, la definitiva decisione sulla validita ed interpretazione dei regolamenti comunitari) abbia pronunziato una decisione interpretativa di un regolamento comunitario (la cui efficacia, ex art 189 del trattato di Roma, avviene direttamente in tutti gli stati membri della comunita, senza necessita di provvedimenti statali di natura riproduttiva, interpretativa o esecutiva), su richiesta di un giudice nazionale investito di una determinata controversia, il giudice di ultima istanza, successivamente chiamato a decidere una identica questione, e esonerato dall'Obbligo di richiedere alla Corte di giustizia l'interpretazione dello stesso regolamento, ove dalla precedente decisione non sia residuato alcun dubbio circa l'interpretazione della norma comunitaria. Pertanto, alla stregua della chiara interpretazione data dalla Corte di giustizia ai regolamenti comunitari n 136 del 1966 e 754 del 1967, deve ritenersi che il contributo di integrazione del prezzo dello olio di oliva per la campagna olearia 1967-1968, spetti ai fabbricanti dell'olio di oliva e non ai coltivatori-produttori delle olive. (V 4046/76, mass n 382689; (V 2538/72, mass n 360044).*
Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 25/03/1957 num. 177, Tratt. Internaz. 25/03/1957 num. 189, Legge 14/10/1957 num. 1203 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)