Sez. 2, Sentenza n. 2499 del 08/04/1983 (Rv. 427362 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - NULLITÀ DEL CONTRATTO - PARZIALE - REGOLA "UTILE PER INUTILE NON VITIATUR" - CAMPO DI APPLICAZIONE - DEDUZIONE DELL'EFFETTO ESTENSIVO DELLA NULLITÀ DI UNA SINGOLA CLAUSOLA ALL'INTERO NEGOZIO - ONERE DELLA PARTE INTERESSATA.*
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - NULLITÀ DEL CONTRATTO - PARZIALE - REGOLA "UTILE PER INUTILE NON VITIATUR" - CAMPO DI APPLICAZIONE - DEDUZIONE DELL'EFFETTO ESTENSIVO DELLA NULLITÀ DI UNA SINGOLA CLAUSOLA ALL'INTERO NEGOZIO - ONERE DELLA PARTE INTERESSATA.*
Secondo il sistema del codice civile, il principio della conservazione del negozio giuridico affetto da nullità parziale (utile per inutile non vitiatur) è la regola, mentre l'estensione all'intero negozio degli effetti di tale nullità costituisce l'eccezione, i cui estremi devono essere provati dalla parte interessata, tenuta all'uopo a dimostrare che la clausola colpita da Invalidità non ha un'esistenza autonoma e non persegue un suo risultato distinto, ma è in correlazione inscindibile con il resto e funge da condicio causam dans o sine qua non, poiché solo così la nullità parziale investe e travolge l'intero contratto. (V 6917/82, mass n 424580; (V 2411/82, mass n 420282; (V 4921/80, mass n 408772; (V 91/75, mass n 373252).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1419, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)