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Sez. U, Sentenza n. 26621 del 18/12/2007 (Rv. 601104 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Controversia patrimoniale riferibile "ratione temporis" alla disciplina anteriore alla cosiddetta contrattualizzazione - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Sussistenza - Intervenuta transazione con l'amministrazione - Ininfluenza.
Stato
decisa il 2007-12-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/601104-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE

In riferimento alla domanda, introdotta in epoca anteriore al 1° luglio 1998, con la quale un dipendente pubblico (della disciolta USL) faccia valere il mancato pagamento di un credito relativo a corrispettivi dovuti per lavoro straordinario, la giurisdizione - ai sensi della legislazione (art. 29 del r.d. n. 1054 del 1924 e art. 7 della legge n, 1034 del 1971) anteriore alla cosiddetta privatizzazione, attuata con le disposizioni poi confluite nel d.lgs. n. 165 del 2001 - è quella esclusiva del giudice amministrativo, estesa anche alle controversie meramente patrimoniali, atteso che la controversia non cessa di appartenere al rapporto di impiego per il fatto di essere limitata al mancato pagamento di somme di denaro, senza che possa rilevare la circostanza che l'amministrazione abbia riconosciuto la fondatezza della pretesa con una transazione, essendo questa intervenuta nell'ambito dello stesso lavoro pubblico.

Riferimenti normativi: Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 63 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 69 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)