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Sez. U, Sentenza n. 25258 del 01/12/2009 (Rv. 610772 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Lavoro pubblico privatizzato - Credito relativo a differenze retributive accertato dal giudice amministrativo con sentenza anteriore al 30 giugno 1998 - Controversia relativa al pagamento di detto credito - Devoluzione al giudice amministrativo - Configurabilità - Fondamento - Successive disposizioni collettive contenute nel c.c.n.l. dell' 8 febbraio 2000 della dirigenza medica e veterinaria del servizio sanitario nazionale - Rilevanza - Esclusione - Contratti di transazione tra l'Amministrazione e i lavoratori - Rilevanza - Condizioni - Carattere novativo dell'accordo - Fattispecie.
Stato
decisa il 2009-12-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/610772-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE

In tema di lavoro pubblico privatizzato, appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo la controversia relativa ad una domanda di pagamento di un credito per differenze retributive (nella specie, la RIA spettante ad ex medici condotti che non avevano optato per il rapporto a tempo pieno o a tempo definito entro il 30 dicembre 1990), ove lo stesso sia stato accertato a seguito di sentenza di primo grado del giudice amministrativo pronunziata anteriormente al 30 giugno 1998, la cui provvisoria esecutività "ex lege" determina l'esigibilità del credito con effetti retroattivi e priva di rilevanza l'epoca della conferma in appello e del relativo passaggio in giudicato. Né assumono rilievo, ai fini della determinazione del momento di insorgenza del credito, le successive disposizioni pattizie contenute nell'art. 62, comma 3, del c.c.n.l. dell'8 febbraio 2000 della dirigenza medica e veterinaria del servizio sanitario nazionale, aventi carattere meramente organizzatorio in funzione dell'erogazione delle somme spettanti ai lavoratori, dovendosi escludere la possibilità di disporre con norme collettive di diritti individuali già autonomamente sorti nel patrimonio dei lavoratori, nonché l'avvenuta stipulazione di contratti di transazione tra l'Amministrazione ed i singoli lavoratori ove tali accordi non abbiano carattere novativo e non sostituiscano il rapporto di lavoro pubblico con un diverso rapporto, ma si limitino a modificare l'importo delle somme dovute ed il termine dell'adempimento dell'Amministrazione. .

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/03/2001 num. 165 art. 69 com. 7 CORTE COST., DPR 20/05/1987 num. 270 art. 110, DPR 28/11/1990 num. 384 art. 133, Contr. Coll. 08/06/2000 art. 62 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)