Sez. U, Sentenza n. 6177 del 07/03/2008 (Rv. 602297 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Estensione a controversie di contenuto meramente patrimoniali - Ammissibilità - Limiti - Controversia promossa da docenti non di ruolo per il risarcimento del danno subito a seguito della mancata indizione dei corsi di abilitazione all'insegnamento - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Sussistenza - Fondamento.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE
Con riferimento alla legislazione anteriore alla cosiddetta privatizzazione del pubblico impiego, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo si estende anche alle controversie aventi contenuto meramente patrimoniale ogni qual volta la pretesa dedotta in giudizio trovi titolo immediato e diretto nel rapporto di lavoro, nel senso che questo, considerato nella sua costituzione, nel suo svolgimento o nella sua estinzione, funzioni da momento genetico dei diritti azionati in giudizio. Ne consegue che spetta al giudice amministrativo conoscere la controversia promossa da taluni docenti non di ruolo per ottenere la condanna del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca al risarcimento del danno per la mancata indizione dei corsi di abilitazione all'insegnamento nella scuola materna e nella scuola secondaria di primo e di secondo grado (previsti dall'art. 1, comma 27, della legge n. 549 del 1995), giacché il pregiudizio derivante dalla mancata indizione di tali corsi si connette indefettibilmente alla esistenza dell'anzidetto rapporto di impiego non di ruolo nel periodo precedente al 30 giugno 1998.
Riferimenti normativi: Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST., Legge 28/12/1995 num. 549 art. 1 com. 27 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)