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Sez. 6, Sentenza n. 7976 del 09/07/1997 Ud. (dep. 26/08/1997) Rv. 209763 - 01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - MILLANTATO CREDITO | Ipotesi prevista dal comma secondo dell'art. 346 cod. pen. - È figura autonoma rispetto a quella del comma primo del medesimo articolo.
Stato
decisa il 1997-07-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/209763-01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - MILLANTATO CREDITO

In tema di millantato credito, la ipotesi di cui al comma secondo dell'art. 346 cod. pen., che riguarda la condotta di chi riceve o accetta la promessa di denaro o di altra utilità col pretesto di dover comprare il favore di un pubblico ufficiale o impiegato o di doverlo remunerare, non integra una circostanza aggravante rispetto alla fattispecie di cui al comma primo, ma una figura autonoma di reato. Infatti, mentre nella previsione del comma primo il raggiro consiste nel presentare il pubblico ufficiale, destinatario di pressioni amicali, come arrendevole, in quella del comma secondo il pubblico ufficiale è prospettato dall'agente come persona corrotta o corruttibile.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 346 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)