Sez. 6, Sentenza n. 22248 del 20/02/2006 Ud. (dep. 23/06/2006) Rv. 234719 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - MILLANTATO CREDITO | Ipotesi prevista dal secondo comma dell'art. 346 cod. pen. - Figura autonoma di reato e non circostanza aggravante - Elemento oggettivo.
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - MILLANTATO CREDITO
In tema di millantato credito, integra l'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 346 cod. pen. la condotta di colui che riceve o accetta la promessa di denaro o altra utilità con il pretesto di dover comprare il favore di un pubblico ufficiale o impiegato ovvero di doverlo remunerare; detta ipotesi, rispetto alla fattispecie prevista dall'art. 346, comma primo - in cui il raggiro consiste nel presentare il pubblico ufficiale, destinatario di pressioni amicali, come arrendevole - non configura una circostanza aggravante ma una figura autonoma di reato, in quanto il pubblico ufficiale è prospettato dall'agente come persona corrotta o corruttibile.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 346
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)