Sez. 6, Sentenza n. 17923 del 19/03/2001 Ud. (dep. 15/04/2003) Rv. 224514 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - MILLANTATO CREDITO | Differenza tra le due ipotesi previste dall'art. 346 cod. pen. - Individuazione.
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - MILLANTATO CREDITO
La differenza tra le due ipotesi di millantato credito non sta nell'oggettiva destinazione del denaro o altra utilità data o promessa all'agente ma nella prospettazione che questi ne fa e che consiste nel prezzo per la propria mediazione presso il pubblico ufficiale (art. 346, primo comma cod. pen.) ovvero nel costo della corruzione (art. 346, secondo comma).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 346
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)