Sez. 1, Sentenza n. 1043 del 24/03/1976 (Rv. 379709 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - AMMISSIONE - DECRETO D'INAMMISSIBILITA - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - AUDIZIONE DELL'IMPRENDITORE - DIRITTO DI DIFESA DELL'IMPRENDITORE - MODALITA DI ESERCIZIO.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - AMMISSIONE - DECRETO D'INAMMISSIBILITA - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - AUDIZIONE DELL'IMPRENDITORE - DIRITTO DI DIFESA DELL'IMPRENDITORE - MODALITA DI ESERCIZIO.*
Il diritto di difesa del debitore, che abbia richiesto il concordato preventivo, prima della dichiarazione del fallimento d'ufficio, non dev'essere assicurato necessariamente attraverso la sua convocazione, ma in ogni altro modo compatibile con la speditezza e l'urgenza del procedimento, purche egli sia posto in grado di conoscere e contraddire gli argomenti che il tribunale prospetta contro l'accoglimento dell'istanza di concordato.*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Legge Falliment. art. 15 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 15 CORTE COST., Legge Falliment. art. 162 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 162 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)