Sez. 1, Sentenza n. 2395 del 10/06/1977 (Rv. 386102 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - AUDIZIONE DELL'IMPRENDITORE - PREVIA AUDIZIONE NELLA FASE ANTERIORE ALLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO OD A QUELLA DI AMMISSIONE AL CONCORDATO PREVENTIVO - NECESSITA - FORME.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - AUDIZIONE DELL'IMPRENDITORE - PREVIA AUDIZIONE NELLA FASE ANTERIORE ALLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO OD A QUELLA DI AMMISSIONE AL CONCORDATO PREVENTIVO - NECESSITA - FORME.*
L'inderogabile esigenza di assicurare il diritto di difesa dello imprenditore insolvente, nella fase anteriore alla dichiarazione di fallimento od alla valutazione dell'ammissibilita della proposta di concordato preventivo, fissata dagli artt 15 e 162 della legge fallimentare, nel testo risultante per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n 141 del 2 luglio 1970 e n 110 del 27 giugno 1972, non postula necessariamente la convocazione dell'imprenditore medesimo in camera di consiglio, ma deve ritenersi soddisfatta ogni qual volta egli sia stato posto in grado di conoscere e contraddire, con memorie ad altri analoghi mezzi, le ragioni che abbiano portato a negare l'ammissione al concordato ed a dichiarare il fallimento. (Conf 1043/76, mass n 379709; (Conf 3957/75, mass n 378232).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 15 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 15 CORTE COST., Legge Falliment. art. 162 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 162 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)