Sez. 1, Sentenza n. 962 del 11/05/1967 (Rv. 327211 - 01)
TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - REGISTRO - PRESCRIZIONE - DELL'IMPOSTA - INTERRUZIONE - ATTO DI COSTITUZIONE IN MORA - SUFFICIENZA - AVVISO DI ACCERTAMENTO DI MAGGIOR VALORE - IDONEITA.*
TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - REGISTRO - PRESCRIZIONE - DELL'IMPOSTA - INTERRUZIONE - ATTO DI COSTITUZIONE IN MORA - SUFFICIENZA - AVVISO DI ACCERTAMENTO DI MAGGIOR VALORE - IDONEITA.*
Anche in materia di imposta di registro qualunque atto di Costituzione in mora interrompe la prescrizione a norma dell'ultimo comma dell'art. 2943 cod.civ.. l'avviso di accertamento di maggior valore - non costituendo una semplice dichiarazione di giudizio su uno degli elementi di un'obbligazione tributaria gia perfetta, ma essendo diretto anche a richiedere il pagamento dellè imposta complementare nella maggior misura con esso accertata - adempie la funzione di costituire in mora il debitore e, quindi, di interrompere la prescrizione.*
Riferimenti normativi: Legge 30/12/1923 num. 3269 art. 140
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)