Sez. 1, Sentenza n. 885 del 29/03/1974 (Rv. 368784 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - PRESCRIZIONE - INTERRUZIONE - ATTO DI COSTITUZIONE IN MORA - SUFFICIENZA.*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - PRESCRIZIONE - INTERRUZIONE - ATTO DI COSTITUZIONE IN MORA - SUFFICIENZA.*
Anche in materia d'imposta di registro qualunque atto di Costituzione in mora interrompe la prescrizione a norma dell'art 2943, quarto comma, cod civ, poiche le cause interruttive della prescrizione poste dal codice civile sono applicabili in ogni campo del diritto, compreso quello tributario, di talche l'art 140 del RD 30 dicembre 1923 n 3269 (legge di registro), che enuncia le cause di interruzione, ha carattere integrativo, non derogativo, della disciplina generale. (V 2352'71, mass n 353242; 962'67, mass n 327211).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943 com. 4, Legge 30/12/1923 num. 3269 art. 140
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)