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Sez. 1, Sentenza n. 1095 del 13/11/1986 Ud. (dep. 30/01/1987) Rv. 174960 - 01

PROVA PENALE - CHIAMATA DI CORREO - VALORE PROBATORIO - INDIVIDUAZIONE.*
Stato
decisa il 1986-11-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/174960-01

PROVA PENALE - CHIAMATA DI CORREO - VALORE PROBATORIO - INDIVIDUAZIONE.*

Il giudice del merito, nell'Esercizio dei suoi poteri istituzionali in tema di scelta e di apprezzamento delle prove, può attribuire, ai fini del giudizio di colpevolezza, concreto valore probatorio alla chiamata in correità per le sue caratteristiche e per il suo contenuto intrinseco; detta chiamata acquista valore decisivo in presenza di circostanze obiettive e di elementi, anche di ordine logico, di riscontro, che valgano a confermare la veridicità e l'attendibilità dell'accusa. (V mass n 173302; (V mass n 172634).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 474, Cod. Proc. Pen. art. 475

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)