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Sez. 1, Sentenza n. 25008 del 25/11/2005 (Rv. 584998 - 01)

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Termine ragionevole - Traducibilità in formule aritmetiche fisse o desumibilità da analisi statistiche - Esclusione - Apprezzamento in concreto in relazione al singolo procedimento - Necessità. .
Stato
decisa il 2005-11-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/584998-01

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE

Il termine ragionevole di durata del processo, dal cui superamento deriva il diritto all'equa riparazione per il periodo eccedente, non può tradursi in formule aritmetiche fisse per determinate categorie di controversie o singole fasi del giudizio né è desumibile da dati di durata media ricavati da analisi statistiche, ma va determinato caso per caso, in relazione allo svolgimento del singolo procedimento, in base ai criteri all'uopo fissati dall'art. 2, comma secondo, legge n.89 del 2001, che li ha mutuati dall'interpretazione data all'art. 6 della Convenzione EDU dalla Corte di Strasburgo.

Riferimenti normativi: Legge 04/08/1955 num. 848 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)