Sez. 5, Sentenza n. 17527 del 28/07/2009 (Rv. 609102 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI | Art. 49 del d.lgs. n. 22 del 1997 - Soppressione della tassa e sua sostituzione con la tariffa - Caducazione degli accertamenti pregressi - Esclusione - Fondamento - Regime transitorio - Differimento nel tempo della nuova disciplina.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI
La soppressione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, di cui al capo III del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, e la sua sostituzione con la "tariffa per la gestione dei rifiuti urbani" ad opera dell'art. 49 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, non ha comportato la caducazione degli accertamenti basati sulla disciplina sostituita, poiché la nuova disciplina ha avuto effetti differiti nel tempo, dipendenti dai termini entro i quali i comuni dovevano provvedere all'integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti attraverso la tariffa, secondo il regime transitorio indicato nel comma 1 del medesimo articolo (nel testo modificato prima dall'art. 1, comma 28, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e poi dall'art. 33 della legge 23 dicembre 1999, n. 488) e completato dal d.P.R. n. 158 del 1999 con la previsione della decorrenza della soppressione della tassa in maniera differenziata - dal 2003, 2005 o 2008 - secondo il grado di copertura del servizio raggiunto dai singoli comuni nel 1999.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 49, DPR 27/04/1999 num. 158
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)