Sez. U, Ordinanza n. 3274 del 15/02/2006 (Rv. 587320 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA | Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani - D.lgs. n. 22 del 1997 - Trasformazione in tariffa - Natura tributaria della prestazione - Esclusione - Conseguenze - Controversie giurisdizionali - Giurisdizione delle commissioni tributarie - Esclusione - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Esclusione - Fondamento - Oggetto della controversia - Legittimità di un provvedimento amministrativo - Esclusione - Prestazione interamente regolata dalla legge - Sussistenza.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA
A seguito della trasformazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani in tariffa, disposta dall'art. 49 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, le controversie aventi ad oggetto la debenza del corrispettivo dovuto per il predetto servizio in base alla tariffa esulano sia dalla giurisdizione delle commissioni tributarie, essendo venuta meno la natura tributaria della prestazione (almeno quando, come nella fattispecie, la tariffa sia stata approvata), sia dalla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di pubblici servizi, prevista dall'art. 33, lettera e), del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, come modificato dall'art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205, nel testo risultante dalla dichiarazione d'incostituzionalità pronunciata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 204 del 2004, e sono quindi devolute alla giurisdizione del giudice ordinario. La controversia, infatti, pur avendo ad oggetto una prestazione che si ricollega all'espletamento di un pubblico servizio, non afferisce ad un rapporto di concessione né implica un sindacato sulla legittimità di un provvedimento amministrativo, in quanto l'obbligo di pagamento sorge da presupposti interamente preregolati dalla legge, senza che siano riservati alla P.A. spazi di discrezionalità circa la concreta individuazione dei soggetti obbligati, i presupposti oggettivi o il "quantum" del corrispettivo dovuto.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 49, Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 33 CORTE COST., Legge 21/07/2000 num. 205 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)