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Sez. U, Ordinanza n. 13792 del 01/08/2012 (Rv. 623288 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CONTRATTI DELLA P.A. - IN GENERE | Organismo di diritto pubblico - Qualificazione ai fini dell'affermazione della giurisdizione del giudice amministrativo - Ambito - Ente Sagra dell'Uva di Marino - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Controversia di lavoro promossa nei confronti dell'Ente - Devoluzione alla giurisdizione del giudice ordinario.
Stato
decisa il 2012-08-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/623288-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CONTRATTI DELLA P.A. - IN GENERE

La figura dell'organismo di diritto pubblico, ai fini dell'affermazione della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. e), del d.lgs. n. 104 del 2010, ricorre quando il soggetto è dotato di personalità giuridica (requisito personalistico), la sua attività è finanziata in prevalenza dalle pubbliche amministrazioni o direttamente controllata dalle stesse o orientata da un organo di gestione a prevalente designazione pubblica (requisito dell'influenza dominante) e le sue finalità non hanno carattere industriale o commerciale (requisito teleologico). Ne consegue che non è organismo di diritto pubblico l'Ente Sagra dell'Uva di Marino, il quale, essendo un'associazione non riconosciuta, non possiede il requisito personalistico e, avendo finalità statutarie orientate al soddisfacimento delle esigenze di carattere industriale o commerciale attinenti "allo sviluppo delle attività enologiche sul territorio dei Castelli romani", non possiede neppure il requisito teleologico, sicché la controversia di lavoro promossa nei suoi confronti resta devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 12/04/2006 num. 163 art. 3 com. 26, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 com. 1 lett. E CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)