Sez. 3, Sentenza n. 478 del 15/01/2003 (Rv. 559722 - 01)
PROFESSIONISTI - ORDINI PROFESSIONALI | Professioni sanitarie - Ordine dei medici chirurghi - Poteri disciplinari - Provvedimenti - Natura amministrativa - Principio della terzietà del giudice - Applicabilità - Configurabilità - Esclusione.
PROFESSIONISTI - ORDINI PROFESSIONALI
Il potere disciplinare del Consiglio dell'ordine provinciale dei medici si esercita attraverso un'attività non già giurisdizionale bensì amministrativa, in quanto svolta nei confronti di appartenenti ad un gruppo organizzato da un organo che di questo costituisce diretta emanazione in relazione alla violazione degli interessi del medesimo; ne consegue che non trova nel caso applicazione il principio, proprio dell'ambito giurisdizionale, della terzietà del giudice.
Riferimenti normativi: Legge 05/04/1950 num. 221 art. 39
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)