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Sez. 3, Sentenza n. 835 del 16/01/2007 (Rv. 594882 - 01)

PROFESSIONISTI - PROFESSIONI SANITARIE - IN GENERE | Procedimenti disciplinari - Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie - Decisione - Impugnabilità per cassazione - Motivi del ricorso - Limiti.
Stato
decisa il 2007-01-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/594882-01

PROFESSIONISTI - PROFESSIONI SANITARIE - IN GENERE

Il potere disciplinare del consiglio dell'ordine provinciale dei medici si esercita attraverso un'attività amministrativa; la giurisdizione interviene in un secondo momento con l'esame dell'atto che ha posto termine alla fase davanti all'ordine professionale locale. Ne consegue che la violazione delle norme che regolano la fase procedimentale non comporta una nullità processuale rilevabile in ogni stato e grado anche d'ufficio ma una illegittimità amministrativa che può essere fatta valere solo dal soggetto interessato mediante impugnazione davanti alla Commissione centrale. Il ricorso per cassazione avverso le decisioni della Commissione centrale è ammesso per motivi attinenti alla giurisdizione, a norma dell'art. 19 del d.l. CPS 13 settembre 146 n. 233 e per violazione di legge, a norma dell'art. 111 Cost., secondo e terzo comma, comprensiva anche dell'inesistenza o mera apparenza della motivazione.

Riferimenti normativi: DPR 05/04/1950 num. 221, Decr. Leg. Capo Provv. Stato 13/09/1946 num. 233 art. 19, Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)