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Sez. 2, Sentenza n. 455 del 20/02/1971 (Rv. 350060 - 01)

PROVA CIVILE - ESIBIZIONE - ORDINE DI ESIBIZIONE - IN GENERE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - FUNZIONE SOSTITUTIVA DELL'ONERE PROBATORIO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1971-02-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/350060-01

PROVA CIVILE - ESIBIZIONE - ORDINE DI ESIBIZIONE - IN GENERE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - FUNZIONE SOSTITUTIVA DELL'ONERE PROBATORIO - ESCLUSIONE.*

Il potere conferito al giudice dall'art 210 cod proc civ, per sua natura discrezionale e insindacabile, deve essere tenuto nettamente distinto dalla esibizione in giudizio dei documenti cui e tenuta la parte che deve ottemperare all'Onere della prova. Pertanto la mancata produzione di tali documenti equivale al mancato assolvimento di detto Onere, senza che il potere discrezionale del giudice possa considerarsi come sostitutivo dell'Onere medesimo, incombente alla parte e da questa non adempiuto. (Conf 1651'68, mass n 333443).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 210, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)