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Sez. 1, Sentenza n. 3380 del 14/11/1972 (Rv. 361227 - 01)

PROVA CIVILE - ESIBIZIONE DELLE PROVE - ORDINE DI ESIBIZIONE - ALLA PARTE - MANCATA PRODUZIONE DI DOCUMENTI DALLA PARTE - CONSEGUENZE - ORDINE DI ESIBIZIONE - INAMMISSIBILITA - PROVVEDIMENTO DI ESIBIZIONE - DISCREZIONALITA - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1972-11-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/361227-01

PROVA CIVILE - ESIBIZIONE DELLE PROVE - ORDINE DI ESIBIZIONE - ALLA PARTE - MANCATA PRODUZIONE DI DOCUMENTI DALLA PARTE - CONSEGUENZE - ORDINE DI ESIBIZIONE - INAMMISSIBILITA - PROVVEDIMENTO DI ESIBIZIONE - DISCREZIONALITA - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

Il potere conferito al giudice di merito dall'art 210 cod proc civ, per sua natura discrezionale e insindacabile, deve essere tenuto nettamente distinto dalla produzione in giudizio dei documenti cui e tenuta la parte che ha l'Onere della prova, onde la mancata produzione dei documenti stessi equivale all'inosservanza di tale Onere, senza che il suddetto potere discrezionale del giudice possa considerarsi in funzione sostitutiva dell'Onere medesimo. Peraltro, l'accertamento, positivo o negativo, della necessita di acquisire al processo documenti in possesso di una delle parti, a norma del citato art 210 cod proc civ, costituisce un apprezzamento di merito, non sindacabile in Sede di legittimita, se adeguatamente e correttamente motivato. (Conf 598'71, mass n 350313; 455'71, mass n 350060; (Conf 3401'68, mass n 336466; 1651'68, mass n 333443).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 210

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)