Sez. 2, Sentenza n. 3499 del 09/04/1987 (Rv. 452492 - 01)
PROVA CIVILE - ESIBIZIONE DELLE PROVE - ORDINE DI ESIBIZIONE - ALLA PARTE - MANCATA PRODUZIONE DI DOCUMENTI DALLA PARTE - CONSEGUENZE - ORDINE DI ESIBIZIONE - INAMMISSIBILITÀ.*
PROVA CIVILE - ESIBIZIONE DELLE PROVE - ORDINE DI ESIBIZIONE - ALLA PARTE - MANCATA PRODUZIONE DI DOCUMENTI DALLA PARTE - CONSEGUENZE - ORDINE DI ESIBIZIONE - INAMMISSIBILITÀ.*
Il potere discrezionale, conferito al giudice di merito dall'art. 210 cod. proc. civ., di ordinare alla parte l'esibizione di un documento deve essere tenuto nettamente distinto dalla produzione in giudizio dei documenti cui la parte è tenuta in base ai principi sull'Onere della prova, sicché esso non può considerarsi in funzione sostitutiva di tale Onere probatorio, né l'istanza della altra parte, cui è subordinato l'Esercizio di detto potere, può avere effetto modificativo dell'incombenza legale, non costituendo, di per sè, inequivoca rinuncia al beneficio derivante dalla applicazione dell'art. 2697 cod. civ.. (V 1651/68, mass n 333443; (Conf 3380/72, mass n 361227; (Conf 455/71, mass n 350060).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 210
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)