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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 3735 del 24/02/2015 (Rv. 634927 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IN GENERE - SOGGETTI PASSIVI | Atto di costituzione di vincolo di destinazione - Assoggettamento all'imposta prevista dall'art. 2, comma 47, del d.l. n. 262 del 2006 - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2015-02-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/634927-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IN GENERE - SOGGETTI PASSIVI

L'atto con il quale il disponente vincoli propri beni al perseguimento della finalità di rafforzare una generica garanzia patrimoniale già prestata, nella qualità di fideiussore, in favore di alcuni istituti bancari, pur non determinando il trasferimento di beni ad un beneficiario e l'arricchimento di quest'ultimo, nondimeno è fonte di costituzione di un vincolo di destinazione, sicché resta assoggettato all'imposta prevista dall'art. 2, comma 47, del d.l. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 23 novembre 2006, n. 286, la quale - accomunata per assonanza alla gratuità delle attribuzioni liberali - a differenza delle imposte di successione e donazione, che gravano sui trasferimenti di beni e diritti "a causa" della costituzione dei vincoli di destinazione, è istituita direttamente, ed in sé, sulla costituzione del vincolo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2645 ter, Decreto Legge 03/10/2006 num. 262 art. 2 CORTE COST., Legge 16/10/1989 num. 364, Legge 23/11/2006 num. 286 CORTE COST., Tratt. Internaz. 01/07/1985, Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)