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Sez. 5 - , Sentenza n. 16699 del 21/06/2019 (Rv. 654688 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE | "Trust" - Imposta di successione, di registro ed ipotecaria - Assoggettabilità - Condizioni - Attribuzione finale del bene al beneficiario - Necessità - Fondamento.
Stato
decisa il 2019-06-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/654688-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE

Poiché ai fini dell'applicazione delle imposte di successione, registro ed ipotecaria è necessario, ai sensi dell'art. 53 Cost., che si realizzi un trasferimento effettivo di ricchezza mediante un'attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale, nel "trust" di cui alla l. n. 364 del 1989 (di ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Aja 1° luglio 1985), detto trasferimento imponibile non è costituito né dall'atto istitutivo del "trust", né da quello di dotazione patrimoniale fra disponente e "trastee" in quanto gli stessi sono meramente attuativi degli scopi di segregazione e costituzione del vincolo di destinazione, bensì soltanto dall'atto di eventuale attribuzione finale del bene al beneficiario.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 53, Legge 16/10/1989 num. 364, Decreto Legge 03/10/2006 num. 262 art. 2 com. 47 CORTE COST., Legge 24/11/2006 num. 286 CORTE COST., Legge 22/06/2006 num. 112 art. 6, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 9

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)