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Sez. 1, Sentenza n. 41693 del 15/10/2003 Cc. (dep. 31/10/2003) Rv. 226480 - 01

SPORT | Manifestazioni sportive - Divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono - Provvedimento del questore - Convalida del giudice - Termine inferiore a ventiquattro ore assegnato all'interessato per l'esercizio del diritto di difesa - Insufficienza - Conseguenze - IlleggittimitĂ  della convalida - Annullamento senza rinvio dell'ordinanza.
Stato
decisa il 2003-10-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/226480-01

SPORT

È illegittima la convalida, da parte del g.i.p., del provvedimento del questore che fa divieto a taluno di accesso a luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive a norma dell'art. 6 della legge n. 401 del 1989 e succ. modd., qualora tra la notificazione del provvedimento medesimo all'interessato e la convalida del giudice intercorrano meno di ventiquattro ore.

Riferimenti normativi: Legge 13/12/1989 num. 401 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)