Sez. 1, Sentenza n. 5715 del 12/12/2002 Cc. (dep. 06/02/2003) Rv. 223403 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - IN GENERE | Manifestazioni sportive - Divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono - Provvedimento del questore - Convalida del giudice - Termine di un giorno assegnato all'interessato per l'esercizio del diritto di difesa - Insufficienza - Conseguenze - Fattispecie.
SICUREZZA PUBBLICA - IN GENERE
È illegittima la convalida, da parte del g.i.p., del provvedimento del questore che fa divieto a taluno di accesso a luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive a norma dell'art. 6 della legge n. 401 del 1989, ove tra la notificazione del provvedimento medesimo all'interessato e la convalida del giudice intercorra un giorno soltanto. (Nella specie la notificazione era avvenuta alle ore 18.10 del 25 marzo 2002 e la convalida alle ore 11.56 del giorno successivo).
Riferimenti normativi: Legge 13/12/1989 num. 401 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)