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Sez. 1, Sentenza n. 3851 del 05/11/2003 Cc. (dep. 30/01/2004) Rv. 226954 - 01

SPORT | Manifestazioni sportive - Provvedimento del questore di divieto di accesso a luoghi in cui si svolgono - Procedimento per la convalida - Termine di ventiquattro ore concesso all'interessato per l'esercizio del diritto di difesa - Congruità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2003-11-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/226954-01

SPORT

Nella procedura per la convalida del provvedimento del questore che interdice l'accesso a luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive a norma dell'art. 6 della Legge n. 401 del 1989 e succ. modd. non è adeguato un termine di ventiquattro ore concesso all'interessato - se residente sul territorio di una provincia diversa da quella del giudice territorialmente competente - per l'esercizio del diritto di difesa mediante presentazione di memorie o altri atti al giudice, in quanto non è ragionevolmente esigibile che nell'arco di una giornata l'interessato riesca a reperire un difensore, a sottoporgli il caso e a ottenere la tempestiva redazione di uno scritto defensionale. (Nella specie l'interessato risiedeva in provincia di Treviso, ma il giudice competente era quello di Vicenza).

Riferimenti normativi: Legge 13/12/1989 num. 401 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)