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Sez. 1, Sentenza n. 21380 del 01/04/2003 Ud. (dep. 15/05/2003) Rv. 226811 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - IN GENERE | Divieto di accesso ai luoghi di svolgimento di competizioni agonistiche - Provvedimento del Questore - Convalida intervenuta a distanza di quarantasei ore dalla notifica all'interessato - Violazione del diritto di difesa - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-04-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/226811-01

SICUREZZA PUBBLICA - IN GENERE

Nella procedura per la convalida del provvedimento del Questore che interdice l'accesso a luoghi in cui si svolgono manifestazioni agonistiche, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 401 del 1989 e successive modifiche, l'intervallo di tempo pari a quarantasei ore, intercorso tra la notifica del decreto all'interessato e la convalida da parte del g.i.p., รจ congruo ai fini di un'efficace esercizio del diritto di difesa.

Riferimenti normativi: Legge 13/12/1989 num. 401 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)