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Sez. 3, Sentenza n. 5225 del 30/11/1977 (Rv. 388868 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - VEICOLI - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA - RISARCIMENTO DEL DANNO - PROVVISIONALE - ORDINANZA DI PAGAMENTO - IMPUGNABILITA IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1977-11-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/388868-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - VEICOLI - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA - RISARCIMENTO DEL DANNO - PROVVISIONALE - ORDINANZA DI PAGAMENTO - IMPUGNABILITA IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*

Sono impugnabili in Cassazione per violazione e falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell'art 111 della Costituzione, non solo le sentenze che siano dichiarate non impugnabili, ma anche i provvedimenti decisori contro i quali non sia dato alcun rimedio, ancorche legittimamente emessi sotto Forma di ordinanza o di decreto, mentre non sono soggetti a ricorso per Cassazione i provvedimenti di carattere non decisorio, salvo che la legge disponga altrimenti. Non ha contenuto decisorio il provvedimento reso, in Forma di ordinanza, a norma dell'art 24 della legge 24 dicembre 1969 n 990 sull'Assicurazione obbligatoria della responsabilita civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore. Tale norma, infatti, stabilisce esplicitamente che l'ordinanza immediatamente esecutiva, che assegni, a titolo provvisorio, una somma da imputarsi nella liquidazione definitiva del danno, possa essere revocata con la decisione del merito. (V 1991/74, mass n 370250; (Conf 2427/75, mass n 376308).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 24 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)