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Sez. 2, Sentenza n. 1991 del 08/07/1974 (Rv. 370250 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA) - PROVVEDIMENTI IN MATERIA FALLIMENTARE - RICORSO EX ART 111 DELLA COSTITUZIONE - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI - PROVVEDIMENTI DI DIREZIONE E CONTROLLO DELLE OPERAZIONI CONCORSUALI - RICORRIBILITA - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1974-07-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/370250-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA) - PROVVEDIMENTI IN MATERIA FALLIMENTARE - RICORSO EX ART 111 DELLA COSTITUZIONE - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI - PROVVEDIMENTI DI DIREZIONE E CONTROLLO DELLE OPERAZIONI CONCORSUALI - RICORRIBILITA - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*

Il ricorso per Cassazione, ai sensi dell'art 111 della Costituzione, e consentito solo contro quei provvedimenti, non altrimenti impugnabili, che, a prescindere dalla loro Forma, abbiano contenuto oggettivamente decisorio e carattere definitivo, tale da pregiudicare irrimediabilmente i diritti soggettivi colpiti dai provvedimenti stessi. In materia fallimentare, con riferimento alla situazione dei creditori concorrenti, tali caratteristiche vanno senz'altro escluse in ordine a tutti quei provvedimenti emessi nell'ambito dei poteri di direzione e controllo delle operazioni concorsuali che competono agli organi a queste preposti e che incidono bensi sulla realizzazione dell'attivo, ma non dirimono controversie tra la massa e i singoli creditori concorrenti. (nella specie, e stato ritenuto che quando il giudice fallimentare decida di non autorizzare il curatore ad intraprendere una determinata Azione diretta all'apprensione di elementi patrimoniali, qualora a seguito di sollecitazione di un creditore ritenga di dichiarare in un concreto provvedimento negativo che non ricorrono gli estremi della anzidetta Azione, cio non vale ad attribuire al provvedimento stesso contenuto oggettivamente decisorio, nel senso indicato nella massima che precede). (V 2859'72, mass n 360579; 833'69, mass n 339171).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge Falliment. art. 25 com. 6, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 25 com. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)