Sez. L, Sentenza n. 1222 del 06/02/1987 (Rv. 450751 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONI INFORTUNI SUL LAVORO - RESPONSABILITÀ - DEL DATORE DI LAVORO E DEI PREPOSTI DEL DATORE DI LAVORO - RIVALSA DELL'INAIL - PRESUPPOSTI - ORDINE DEL PREPOSTO DI ADOPERARE UN DETERMINATO DISPOSITIVO DI SICUREZZA - INSUFFICIENZA - INSTALLAZIONE E MESSA IN EFFICIENZA DELLO STRUMENTO PROTETTIVO - NECESSITÀ - INOSSERVANZE DI TALE OBBLIGO DA PARTE DEL PREPOSTO - RESPONSABILITÀ ESCLUSIVA DEL LAVORATORE - INAMMISSIBILITÀ - RIVALSA DELL'INAIL NEI CONFRONTI DEL PREPOSTO E DEL DATORE DI LAVORO - PROPONIBILITÀ.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONI INFORTUNI SUL LAVORO - RESPONSABILITÀ - DEL DATORE DI LAVORO E DEI PREPOSTI DEL DATORE DI LAVORO - RIVALSA DELL'INAIL - PRESUPPOSTI - ORDINE DEL PREPOSTO DI ADOPERARE UN DETERMINATO DISPOSITIVO DI SICUREZZA - INSUFFICIENZA - INSTALLAZIONE E MESSA IN EFFICIENZA DELLO STRUMENTO PROTETTIVO - NECESSITÀ - INOSSERVANZE DI TALE OBBLIGO DA PARTE DEL PREPOSTO - RESPONSABILITÀ ESCLUSIVA DEL LAVORATORE - INAMMISSIBILITÀ - RIVALSA DELL'INAIL NEI CONFRONTI DEL PREPOSTO E DEL DATORE DI LAVORO - PROPONIBILITÀ.*
In tema di responsabilità per infortunio sul lavoro, l'art. 4 lett. C) d.P.R. 27 aprile 1955 n. 547 sancisce l'Obbligo a carico dei preposti di controllare che siano osservate le misure di sicurezza previste dalla normativa antinfortunistica e di esigere che i lavoratori facciano effettivo uso dei mezzi di protezione. Pertanto non è sufficiente - al fine dell'esonero da responsabilità - che il preposto abbia impartito l'ordine di adoperare un determinato dispositivo di sicurezza (nella specie, la cuffia di protezione di una sega circolare), ma è necessario che eventualmente egli esplichi un'attività sostitutiva, provvedendo ad installare e a rendere efficiente lo strumento protettivo, con la conseguenza che - ove egli ciò non faccia - non si configura la responsabilità esclusiva del lavoratore, che non abbia utilizzato lo strumento di protezione in conformità delle direttive ricevute bensì quella concorrente responsabilità del preposto che legittima nei suoi confronti e del datore di lavoro l'Azione di rivalsa dell'Inail ex artt. 10 ed il d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124. (V 4862/86, mass n 447564).*
Riferimenti normativi: DPR 27/04/1955 num. 547 art. 4 lett. C CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 10 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)