Sez. L, Sentenza n. 3445 del 18/05/1988 (Rv. 458798 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - OBBLIGHI DEI PRESTATORI E DATORI DI LAVORO - RESPONSABILITÀ - DEL DATORE DI LAVORO E DEI PREPOSTI DEL DATORE DI LAVORO - IMPIEGO DI MACCHINE TIPOGRAFICHE A PLATINA - OBBLIGHI DI PREVENZIONE A CARICO DEL DATORE DI LAVORO - INDIVIDUAZIONE - CRITERI - RIFERIMENTO EX ANTE E NON EX POST ALLO STATO DI CONOSCENZE TECNICHE DELL'EPOCA DELL'INFORTUNIO - VALUTAZIONI FATTE DALL'ENPI - RILEVANZA - CONSEGUENZE - ADOZIONE DI UN DISPOSITIVO DI SICUREZZA OMOLOGATO ED ESPRESSAMENTE INDICATO DA DETTO ENTE - RESPONSABILITÀ DEL DATORE DI LAVORO - ESCLUSIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - OBBLIGHI DEI PRESTATORI E DATORI DI LAVORO - RESPONSABILITÀ - DEL DATORE DI LAVORO E DEI PREPOSTI DEL DATORE DI LAVORO - IMPIEGO DI MACCHINE TIPOGRAFICHE A PLATINA - OBBLIGHI DI PREVENZIONE A CARICO DEL DATORE DI LAVORO - INDIVIDUAZIONE - CRITERI - RIFERIMENTO EX ANTE E NON EX POST ALLO STATO DI CONOSCENZE TECNICHE DELL'EPOCA DELL'INFORTUNIO - VALUTAZIONI FATTE DALL'ENPI - RILEVANZA - CONSEGUENZE - ADOZIONE DI UN DISPOSITIVO DI SICUREZZA OMOLOGATO ED ESPRESSAMENTE INDICATO DA DETTO ENTE - RESPONSABILITÀ DEL DATORE DI LAVORO - ESCLUSIONE.*
L'art. 165 del d.P.R. n. 547 del 1955 che, in relazione all'impiego di macchine tipografiche a platina, prescrive a carico del datore di lavoro - in alternativa alla predisposizione di un dispositivo atto a determinare l'arresto automatico della macchina - l'Obbligo di adottare altro idoneo dispositivo di sicurezza di riconosciuta efficacia, rinvia alle cognizioni della tecnica e al patrimonio dell'esperienza acquisiti all'epoca dell'infortunio subito dal lavoratore e pertanto il giudice - al fine di verificare se il datore di lavoro abbia apprestato i mezzi necessari per un'efficace tutela antinfortunistica - deve procedere alla ricognizione ex ante - e non già ex post - dello stato di conoscenze tecniche dell'epoca dell'infortunio, di cui costituisce un affidabile indice rivelatore - in Mancanza di iniziative dei lavoratori (ex art. 9 stat. Lavoratori) o di diffide dell'ispettorato del lavoro - la valutazione fatta dall'ENPI nell'espletamento delle sue funzioni istituzionali. Consegue che va esente da responsabilità il datore di lavoro che, sulla macchina suddetta, abbia adottato un dispositivo di sicurezza, omologato ed espressamente indicato dall'ENPI come efficace ad evitare gli specifici pericoli di quella determinata lavorazione tipografica. (V 1222/87, mass n 450751; (V 2417/87, mass n 451586).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST., DPR 27/04/1955 num. 547 art. 4 CORTE COST., DPR 27/04/1955 num. 547 art. 165, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)