Sez. L, Sentenza n. 3969 del 18/04/1998 (Rv. 514611 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - FISCALIZZAZIONE DEGLI ONERI SOCIALI | Presupposti ex. art. 1 legge n. 782 del 1980 - Osservanza dei minimi retributivi previsti da contratto vigente stipulato da organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative - Ipotesi di più contratti vigenti stipulati da organizzazioni maggiormente rappresentative - Opzione per il contratto più vantaggioso per i lavoratori - Necessità - Esclusione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - FISCALIZZAZIONE DEGLI ONERI SOCIALI
A norma dell'art. 1 legge n. 782 del 1980, il godimento del beneficio della fiscalizzazione degli oneri sociali è subordinato all'unica condizione dell'applicazione, da parte del datore di lavoro, del trattamento minimo previsto da un vigente contratto collettivo stipulato da qualunque organizzazione sindacale dotata di maggiore rappresentatività, restando perciò escluso che debbano ritenersi destinatari del beneficio solo quei datori di lavoro che, fra più contratti collettivi tutti vigenti e stipulati da organizzazioni sindacali muniti del prescritto requisito, abbiano optato per l'applicazione di quello da ritenersi più vantaggioso per il lavoratore e/o più gravoso per essi sul piano economico.
Riferimenti normativi: Legge 28/11/1980 num. 782 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)