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Sez. L, Sentenza n. 2260 del 18/03/1996 (Rv. 496411 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - FISCALIZZAZIONE DEGLI ONERI SOCIALI | Presupposto - Osservanza dei minimi retributivi previsti dalla contrattazione collettiva - Applicazione di un contratto in vigore stipulato dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative - Necessità - Scadenza del contratto - Proroga dello stesso in virtù di clausola di rinnovo tacito - Irrilevanza - Applicazione dei successivi contratti collettivi sostitutivi del precedente stipulati solo da talune delle organizzazioni stipulanti - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-03-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/496411-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - FISCALIZZAZIONE DEGLI ONERI SOCIALI

Per conseguire il beneficio della fiscalizzazione degli oneri sociali di cui alle leggi 28 novembre 1980, n.782 e 21 maggio 1982, n.267, di conversione, con modificazioni del D.L. 24 marzo 1982, n.91 il datore di lavoro deve osservare nei confronti dei propri dipendenti un contratto collettivo in vigore, stipulato tra le organizzazioni sindacali (dei lavoratori e dei datori di lavoro) maggiormente rappresentative e tale da assicurare ai lavoratori un trattamento retributivo minimo. Pertanto qualora il datore di lavoro applichi il contratto stipulato, unitamente ad altre organizzazioni, dalla propria organizzazione sindacale dotata del requisito della maggiore rappresentatività, il diritto alla fruizione del beneficio sopraindicato non è precluso dalla mancata applicazione del trattamento più vantaggioso per i lavoratori previsto nei successivi contratti stipulati alla scadenza del primo da alcune delle organizzazioni - stipulanti (ancorché anch'esse maggiormente rappresentative), quando essi non vincolino il datore perché non sottoscritti anche dalla organizzazione cui egli aderisce, ed il precedente contratto, contenendo una clausola di rinnovo tacito, sia da considerare anch'esso vigente per non essere stato disdettato.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 24/03/1982 num. 91, Legge 21/05/1982 num. 267, Legge 28/11/1980 num. 782 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)