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Sez. L, Sentenza n. 12530 del 26/08/2002 (Rv. 557097 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - FISCALIZZAZIONE DEGLI ONERI SOCIALI | Disciplina prevista dal D.L. n.338 del 1989 - Condizioni per usufruire della fiscalizzazione - Applicazione dei contratti collettivi del settore di appartenenza - Necessità - Facoltà di applicare il contratto collettivo di un settore diverso - Esclusione.
Stato
decisa il 2002-08-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/557097-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - FISCALIZZAZIONE DEGLI ONERI SOCIALI

L'osservanza della disciplina collettiva, prevista dalla legge quale condizione del diritto alla fiscalizzazione degli oneri sociali, impone ai datori di lavoro, allo scopo di rendere fruibile il beneficio, l'"onere" di applicare ai propri dipendenti i contratti del "settore di appartenenza", anche se non vincolanti nei loro confronti, senza che il datore di lavoro possa ritenersi adempiente a tale onere con l'applicazione di un contratto collettivo di un diverso settore.

Riferimenti normativi: Legge 07/12/1989 num. 389 CORTE COST., Decreto Legge 09/10/1989 num. 338 art. 1, Decreto Legge 09/10/1989 num. 338 art. 6, Cod. Civ. art. 2070 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)