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Sez. L, Sentenza n. 11546 del 28/12/1996 (Rv. 501538 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - FISCALIZZAZIONE DEGLI ONERI SOCIALI | Presupposto - Corresponsione dei trattamenti economici non inferiori a quelli minimi contrattuali - Contratto collettivo applicabile ad impresa artigiana - Individuazione - Contratto collettivo per il corrispondente settore dell'industria - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-12-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/501538-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - FISCALIZZAZIONE DEGLI ONERI SOCIALI

Al fine di determinare i trattamenti economici (non inferiori a quelli minimi previsti dai contratti collettivi nazionali di categoria stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative) che, ai sensi dell'art. 1 legge. 28 novembre 1980 n. 782, il datore di lavoro ha l'onere di corrispondere per poter fruire del beneficio della fiscalizzazione degli oneri sociali, non trova applicazione - ove si tratti di impresa artigiana non regolata da alcuna specifica contrattazione collettiva (quali quelle del settore cartotecnico) - il contratto collettivo di lavoro riguardante il corrispondente settore industriale, trattandosi di categorie diverse, in ragione anche della specifica disciplina differenziata dettata dal legislatore a sostegno dell'artigianato, e non rilevando all'opposto la prescrizione dell'art. 2070 cod. civ. sul contratto collettivo applicabile al rapporto, atteso che tale disposizione non può in alcun caso legittimare, contro la volontà delle parti, l'estensione di un contratto collettivo di categoria in un settore diverso da quello per il quale è stato stipulato e che è destinato a disciplinare (nella specie la S.C ha cassato la pronuncia di merito che aveva ritenuto applicabile, al fine suddetto, il contratto collettivo per le imprese industriali del settore cartotecnico ad un'impresa cartotecnica artigiana che aveva costantemente applicato il contratto collettivo per le aziende artigiane del settore metalmeccanico).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2070 CORTE COST., Legge 28/11/1980 num. 782 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)