Sez. 6, Ordinanza n. 45002 del 26/10/2005 Cc. (dep. 07/12/2005) Rv. 233510 - 01
PENA - IN GENERE | Sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi - Condizioni soggettive - Cause di esclusione - Persona condannata più di due volte - Reato da giudicare - Stessa indole - Accertamento - Condizioni.
PENA - IN GENERE
In tema di sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi, la condizione soggettiva che impedisce la sostituzione, qualora la pena sia stata irrogata per un fatto commesso nell'ultimo decennio, a favore di coloro che siano stati condannati più di due volte per reati della stessa indole, opera esclusivamente quando il reato per cui tale pena è irrogata sia qualitativamente omogenea rispetto a quelli che hanno formato oggetto delle precedenti condanne; pertanto, il raffronto circa la medesimezza dell'indole va operato tra il reato oggetto della sentenza, rispetto al quale si intende effettuare la sostituzione, e i reati oggetto delle precedenti condanne. (Fattispecie in cui la sostituzione della pena detentiva breve è stata operata in sede di "patteggiamento").
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 59 com. 2 lett. A CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)